La circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 dell’Agenzia delle Entrate conferma che le prestazioni sanitarie rese dagli psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono ammissibili alla detrazione (art. 15, comma 1, lett. C) Testo Unico delle imposte sui redditi) senza la necessità di prescrizione medica.
Tali spese sono trasmesse, salvo opposizione del paziente, al STS.
Dal 2020 è possibile detrarre (solamente quelle spese sostenute mediante metodi di pagamento tracciabili (ovvero, con POS, bonifico, o assegno ecc.), ma non quelle pagate in contanti.
Il contenuto dei colloqui è coperto dal segreto professionale, come previsto dall’etica dei professionisti e secondo le norme del Codice deontologico.
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